FEDERAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI
Art. 1
L'Associazione
E' costituita l'Associazione professionale denominata "Federazione Italiana Pedagogisti" (FIPED), con sede presso il Presidente Nazionale pro-tempore.
L'Associazione può attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e in altri Paesi, preventivamente approvate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
La FIPED include, mediante il presente Statuto, ogni attività, elenco, organismo o bene della medesima associazione di cui lo Statuto registrato presso l’Ufficio del registro di Ancona il 11 maggio 1999.
Art. 2
Le finalità
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, ed amministrare:
· la figura professionale del pedagogista;
· altre figure professionali in ambito pedagogico in possesso di laurea;
· l'albo professionale generale dei pedagogisti;
· albi professionali speciali dei pedagogisti;
· elenchi o albi professionali di altre figure iscritte o associate;
· attività culturali, di ricerca e studio;
· attività di pubblicizzazione editoriale di libri, riviste, giornale, materiali, sussidi professionali e relativa commercializzazione;
· attività di collaborazione con altre entità pubbliche e private;
· il coordinamento e la consulenza delle entità associate;
· il riconoscimento ed accreditamento delle "Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica" associate;
· il riconoscimento di “Centri di Formazione” associati;
· collaborazioni con le scuole di formazione riconosciute;
· lo studio e l’approvazione dei programmi ed impianti epistemologici e curricolari, delle scuole e dei centri di formazione riconosciuti;
· organismi, istituti, centri di studi, biblioteche specialistiche, comitati con relative denominazioni;
· redazione ed aggiornamento di elenchi di pedagogisti, formatori, counselor e ricercatori in ambito pedagogico e delle scienze umano-sociali;
L'Associazione inoltre può aderire ad altre associazioni, o convenzionarsi con esse, per il conseguimento dei propri fini sociali.
Art. 3
Il patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
· beni acquisiti;
· lasciti e donazioni;
· titoli, diritti;
· ogni altro bene o titolo o vantaggio acquisito.
Art. 4
Le entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a- contributi di Enti, Associazioni, Istituti e privati;
b- utili derivanti da manifestazioni, iniziative culturali, pubblicazioni, cessioni, attività altre;
c- versamenti dei soci e degli iscritti.
L'esercizio finanziario si conclude ogni 31 dicembre. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo.
Gli atti amministrativi e contabili sono disposti dal Presidente, con l'aiuto del Segretario-Tesoriere e della Giunta Esecutiva.
Art. 5
Gli organismi
Sono organismi dell'Associazione:
· il Consiglio Nazionale;
· il Presidente del Consiglio Nazionale;
· l'Assemblea Nazionale dei Soci Ordinari;
· i Consigli Regionali;
· i Comitati Provinciali;
· il Collegio dei revisori dei conti;
· il Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 6
Il Consiglio Nazionale
L'Associazione è gestita dal Consiglio Nazionale, composto da 11 consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale. In seno al Consiglio si costituisce la Giunta Esecutiva Nazionale presieduta dal Presidente Nazionale e composta dal Segretario-Tesoriere e da altri due membri nominati dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, nella sua completa composizione, elegge a maggioranza:
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- due membri della Giunta Esecutiva;
- due membri dell'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica.
Cariche ed incarichi, non superiori a due, possono essere cumulati dalla stessa persona.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno sei consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno sei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Nazionale è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, predispone ed approva il bilancio, conferisce incarichi gratuiti e retribuiti a soci e ad altri soggetti, delibera le deleghe alla Giunta Esecutiva, approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto e quanti altri si rendano necessari, delibera il Codice Deontologico, promuove e gestisce attività convegnistiche e pubblicistiche, delibera accordi e collaborazioni con organizzazioni sindacali e professionali altre, vigila sull'attività dei comitati provinciale e dei consigli regionali e dei rispettivi presidenti, vigila sulla regolarità degli albi professionali e degli altri elenchi.
Il Consiglio Nazionale può deliberare modifiche al presente Statuto, con voto unanime dei presenti, con obbligo di ratifica dell’Assemblea nazionale entro un anno.
Il Consiglio Nazionale delibera il Regolamento Generale delle elezioni degli organismi e delle cariche individuali.
Alle sedute del Consiglio Nazionale possono essere invitati, senza diritto di voto: i precedenti Presidenti Nazionali, il Direttore dell'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica, i Soci Onorari, singoli Presidenti dei Consigli Regionali.
Art. 7
Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni, ha la rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile dei propri atti. Nomina il Segretario-Tesoriere per il periodo del mandato, anche al di fuori del Consiglio, convoca l'Assemblea Nazionale dei soci almeno una volta ogni due anni.
Art. 8
Il Comitato Provinciale
In ogni provincia è costituito un Comitato Provinciale composto di n. 5 componenti eletti per un periodo triennale, il quale elegge il Presidente ed il vice-presidente. Si possono costituire comitati sub-provinciali su delega del Consiglio Nazionale. Eventuali regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Nazionale e da esso revocati. All’unanimità il Comitato può cooptare uno o de soci ordinari senza diritto di voto.
Art. 9
Il Consiglio Regionale
In ogni Regione è costituito un Consiglio Regionale composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali e sub-provinciali e da quattro consiglieri eletti, per un periodo triennale, dall'Assemblea Regionale dei soci. Il Consiglio Regionale elegge il Presidente, il vice-presidente ed il segretario-tesoriere: le cariche possono essere cumulate, nei limiti di cui il comma n. 4 dell'art. n.7. Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione nel suo ambito territoriale. Eventuali regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Nazionale e da esso revocati. All’unanimità il Consiglio può cooptare uno o de soci ordinari senza diritto di voto.
I Comitati Provinciali ed i Consigli Regionali possono acquisire il codice fiscale ed aprire un conto corrente postale, mentre non possono adire alla partita IVA. Le operazioni di pagamento di persone o servizi sono disposti dalla presidenza nazionale.
Art. 10
I soci ordinari
All'Associazione sono ammessi i soci che, in possesso di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'educazione o in Scienze della Formazione Primaria, o di altra laurea in ambito pedagogico, ovvero dei titoli e requisiti indicati da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale, ne facciano domanda, per una sola provincia, al Presidente Nazionale e la domanda sia accolta.
L'iscrizione ha validità annuale e, comunque, fino al mese di febbraio dell'anno successivo, ed è rinnovata tacitamente con il versamento della quota associativa annuale. La giunta Esecutiva nazionale stabilisce le quote associative annue dei soci ordinari, dei soci ordinari certificati, dei soci junior e degli iscritti.
Le modalità dell'iscrizione ed i titoli di accesso sono regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
I soci sono tenuti al rispetto del codice deontologico deliberato dall'Associazione ed al rispetto dello Statuto e della vita associativa.
Il Consiglio Nazionale, con maggioranza privilegiata pari al 75% dei presenti, può approvare, sentito il parere del Collegio dei Probiviri:
- l'associazione di Soci Onorari tra personalità di rilievo nazionale ed internazionale;
- la revoca dell'associazione di Soci Onorari;
- l'espulsione di soci, per gravi motivi.
Art. 11
I Soci Junior
In apposito elenco possono essere iscritti, in qualità di soci junior, coloro che frequentano corsi universitari finalizzati anche alla qualifica di pedagogista o, comunque, in ambito pedagogico.
Art. 12
L'Assemblea Nazionale dei Soci ordinari
L'Assemblea Nazionale dei Soci ordinari, convocata almeno ogni due anni, è costituita da tutti i soci ordinari in regola con le quote associative dell'anno in corso o dell'anno precedente, fino al primo trimestre. E' presieduta dal Presidente, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti e provvede a:
a- Modifica dello Statuto con maggioranza privilegiata pari al 75% dei presenti.
b- Rinnovo degli organismi mediante elezione dei consiglieri nazionali con le modalità indicate dall'apposito Regolamento.
c- Approvazione delle linee politiche dell'associazione.
d- Elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.
e- Funzioni demandatele dal Consiglio Nazionale.
f- Elezione di due membri dell’Istituto Superiore di Pedagogia Clinica.
g- Elezione di tre membri del Collegio dei Revisori dei conti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno il 10% dei soci ordinari, rappresentanti di almeno quattro Regioni, entro ottanta giorni dalla richiesta.
Art. 13
Gli iscritti
Possono essere costituiti distintamente dai soci e dai soci junior, elenchi di Iscritti all'Associazione, riferiti a figure professionali o titoli culturali attinenti ai campi della pedagogia e della formazione, secondo l'apposito regolamento assunto dal Consiglio Nazionale.
Negli ambiti provinciali, regionali e nazionale si può prevedere la presenza, con diritto di voto, di un rappresentante degli Iscritti inseriti nei relativi e distinti elenchi.
Art. 14
L'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica
Con scopi di studio, documentazione, ricerca, pubblicistica e consulenza tecnico-scientifica, è organismo dell’Associazione l’Istituto Superiore di Pedagogia Clinica il cui Direttore è nominato dal Consiglio nazionale tra i soci ordinari pedagogisti clinici.
Sentito il Direttore, il Consiglio nomina altri due membri dell’Istituto, che si uniscono ai due eletti dall’Assemblea nazionale dei soci. L’Istituto svolge mansioni ed incarichi conferiti dal Presidente nazionale ed esprime pareri sui programmi e sulle modalità di funzionamento di corsi o altre attività formative promossi e gestiti dalle Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica o dai Centri di Formazione riconosciuti dalla FIPED. Il Consiglio nazionale delibera le risorse ed altre funzioni dell’Istituto
Art. 15
Le elezioni
Con apposito Regolamento il Consiglio Nazionale regola le elezioni per il rinnovo di tutti gli organismi dell’Associazione. L’elezione del Consiglio nazionale si svolge comunque in unica sede e per liste contrapposte. Sono elettori solo i soci ordinari.
Art. 16
Gli Albi Professionali
L'Associazione istituisce, regola, aggiorna, conserva ed attesta, nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione Europea, l'Albo Professionale dei Pedagogisti e, con apposito regolamento, ne dispone le modalità di iscrizione ed i titoli di accesso.
Possono essere attivati Albi Professionali Speciali o Registri o Elenchi relativi a categorie professionali di pedagogisti o di altre figure professionali attinenti i servizi formativi, abilitativi, diagnostici, educativi, assistenziali, ecc.
Le certificazioni di iscrizione agli albi professionali o registri professionali sono di proprietà della FIPED e possono essere revocati
Art. 17
Le Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica
In quanto Istituzione super partes, l'Associazione delibera i requisiti, le modalità, i programmi ed i sistemi di valutazione delle attività promosse e gestite dalle Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica riconosciute e delegate alla formazione dei pedagogisti e delle altre figure. Con delibera del Consiglio Nazionale viene approvato o revocato il riconoscimento delle Scuole di Formazione di pedagogia Clinica.
Art. 18
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da quattro soci ordinari eletti, per la durata triennale, dall’Assemblea nazionale. In caso di dimissioni il Consiglio nazionale provvede alla cooptazione in attesa dell’Assemblea nazionale. Il Collegio instaura, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio nazionale o dei Consigli regionali i procedimenti disciplinari, di risoluzione delle controversie e di altri pareri, che sottopone al Consiglio nazionale. Con giudizio inappellabile della maggioranza dei presenti, può deliberare la sospensione di soci per gravi atti contrari alla deontologia professionale o alla correttezza nella vita associativa. In caso di regolamentazione diversa di questa materia da parte dello Stato o di Enti da esso delegato, il Consiglio nazionale può modificare il presente articolo.
Art. 19
Soci certificati
Diventano soci ordinari certificati, quelli che sono iscritti agli Albi professionali secondo le modalità dell'apposito regolamento e in vigenza del mantenimento dell’iscrizione annua alla FIPED.
I soci di altre associazioni professionali di pedagogisti, in possesso di certificazione di qualità o di iscrizione ad albi professionali interni ad esse, iscrivendosi all'Associazione FIPED entrano di diritto nell'Albo professionale di quest'ultima, acquisendo la certificazione di qualità FIPED. I soci comunque certificati o iscritti nell'albo professionale della FIPED sono tenuti, a garanzia dell'utente, alla stipula di una assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di pedagogista ed alla formazione continua, pari ad almeno centro ore per ogni triennio.
Art. 20
L’Associazione può includere soci che fanno riferimento ad altre lauree di accesso e ad altri profili professionali. A loro richiesta può istituire sezioni speciali, parzialmente separate, e costituire appositi registri professionali ed altre deleghe secondo modalità e convenzioni approvate dal Consiglio Nazionale dell’Associazione.
Art. 21
Commissariamenti
In caso di necessità, sentita la Giunta Esecutiva, il Presidente può disporre il commissariamento dei Comitati Provinciali, dei Consigli Regionali e dell’Istituto Superiore di Pedagogia Clinica, per un periodo massimo di sei mesi entro i quali il Commissario dovrà ripristinare gli organismi statutari.
Art. 22
Modifiche
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea nazionale dei soci. Su temi non precisati dallo Statuto può deliberare il Consiglio nazionale portando a ratifica nell’Assemblea nazionale dei soci successiva. Non sono modificabili gli articoli 1 e 2 del presente Statuto, se non dall’Assemblea nazionale dei soci.
Art. 23
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è destinato secondo delibera del Consiglio Nazionale.
Norma transitoria
In fase di prima applicazione, i firmatari del presente Statuto sono considerati soci fondatori e costituiscono l’Assemblea Nazionale dei soci la quale, con proprio atto, delibera la riassunzione dei soci, degli organismi centrali o periferici, delle rappresentanze, delle convenzioni e dei contratti, nonché dei beni e titoli e di ogni elenco della precedente associazione FIPED.
I sottoscrittori
Prof. Piero Crispiani
Prof.ssa Catia Giaconi
Dott.ssa Catia Curina
Prof.ssa Donatella Sartini
Dott. Agostino Basile
Dott.ssa Marta Amico
Prof. Marco Paolo Dellabiancia